Apposito regolamento, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza e trasparenza della azione amministrativa, stabilisce il termine entro il quale deve essere concluso il provvedimento richiesto o dovuto. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni. Tutti gli atti e provvedimenti, che non siano di contenuto generale, devono essere motivati ed idonei ad essere comprensibili anche a coloro, che sono sforniti di conoscenza nella materia cui si riferiscono, devono essere comunicati e notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producono effetti giuridici diretti in loro confronto, o ai quali per legge debbono intervenire. Per quanto attiene la materia tributaria con apposito regolamento saranno recepiti i principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.* Il Comune garantisce, altresì, la possibilità di presentare documenti e memorie scritte contenenti osservazioni e proposte. L'attività amministrativa deve comunque svolgersi con imparzialità, trasparenza e ragionevolezza, nel rispetto dei principi costituzionali. Note: *legge 27 luglio 2000 n. 212 disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, art.1 c.4, art.6, art.11. |