Art. 15 - Partecipazione dei Cittadini. Statuto Comunale di Cava de' Tirreni (Provincia di Salerno - Campania). La carta fondamentale dei cittadini cavesi
Statuto Comune di Cava de' Tirreni
Titolo II Capo I - Istituti di Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 15 - Partecipazione dei Cittadini
I cittadini, gli stranieri e gli apolidi, singoli o associati, possono presentare reclami, istanze e proposte. senza particolare formalità, purché redatte per iscritto e in lingua italiana.
Le petizioni presentate da almeno cinquecento tra cittadini residenti, stranieri e apolidi purché domiciliati nel Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono assegnate dal Sindaco al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione, la quale deve essere notificata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa ai primi tre firmatari della petizione. Prima che la decisione sia assunta, costoro hanno diritto di essere sentiti dal Sindaco e/o dal competente organo per illustrare le proprie ragioni.