I. Sono figure complesse di cooperazione: a) Il Consorzio: Esso è istituito per la gestione, a tempo indeterminato, di quei servizi pubblici che, per il loro carattere funzionale o per le loro caratteristiche dimensionali, richiedono una particolare struttura operativa e gestionale, tecnicamente attrezzata, con la partecipazione di più soggetti locali, che esorbita dall'autonomia dell'Ente. L'associazione consortile è fondata su una convenzione ed è organizzata amministrativamente sulla base di un apposito statuto, con la determinazione della quota di partecipazione ed eventualmente di rappresentanza. Ai consorzi si applicano le norme di legge previste per le aziende speciali. b) L'Unione di Comuni: Essa gestisce una pluralità di servizi o funzioni, in forma associata con Comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, in funzione propedeutica all'obiettivo della loro fusione. L'unione si costituisce mediante l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dell'atto costitutivo e dell'apposito regolamento, che deve disciplinare le forme di partecipazione dei comuni, gli organi ed i servizi da unificare, nonchè i rapporti finanziari. c) L'accordo di programma:Il Comune favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di un'opera pubblica che lo riguarda ma trascende l'interesse strettamente locale. L'accordo di programma deve assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Ove comporti variazioni degli strumenti urbanistici, o dei programmi già deliberati, deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Comunale. |