I. Per il migliore raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, il Comune di Avellino, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e nell'espletamento ottimale dei servizi, conforma la propria attività amministrativa al principio associativo, della cooperazione e della collaborazione con gli altri Enti locali, sia di pari livello sia di livello superiore. II. In particolare, attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province. III. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. IV. Per la gestione di attività ed opere, il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici locali previste dal capo VII della legge 142/90. V. Nell'attività di collaborazione alla programmazione, il Comune avanza annualmente proposte alla Provincia ai fini della pianificazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla legge regionale. |