Comuni Italiani Articolo 69 - Elezione del Difensore Civico. Statuto Comunale di Avellino (Provincia di Avellino - Campania). La carta fondamentale dei cittadini avellinesi

Statuto Comune di Avellino

Titolo III - Organi Istituzionali del Comune
Capo V - Partecipazione Popolare
Articolo 69 - Elezione del Difensore Civico
I. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

II. Dura in carica cinque anni dalla data della sia elezione e non rieleggibile; può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni e può essere sospeso per rinvio a giudizio per delitti non colposi. La revoca e la sospensione debbono essere adottate con voto del Consiglio Comunale, con una maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

III. All'Ufficio del Difensore Civico è eletto un cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune, dotato di comprovata preparazione, moralità, esperienza e professionalità pluriennale nel campo giuridico-amministrativo, che offra ampie garanzie di imparzialità, indipendenza e probità nell'esercizio delle sue funzioni e che abbia compiuto almeno il quarantesimo anno di età. Le incompatibilità alla carica sono stabilite nel regolamento.

IV. Il Difensore Civico, all' atto dell'assunzione dell'ufficio, si impegna moralmente per iscritto a non candidarsi a qualsiasi tipo di elezioni prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del proprio incarico.

 
Altri Articoli:
Articolo 70 - Prerogative del Difensore Civico
Articolo 68 - Il Difensore Civico
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