I. E' ammesso il referendum consultivo per consentire alla popolazione di esprimersi su provvedimenti e questioni a rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale oppure particolari settori e categorie di essa e comunque su materie di esclusiva competenza del Comune. Il potere di iniziativa può essere attivato su deliberazione dello stesso Consiglio Comunale o su richiesta dell'8% (otto per cento) degli elettori del Comune o della maggioranza dei consigli circoscrizionali. II. Non possono essere oggetto di referendum: a) - norme statutarie; b) - Bilancio e conto consuntivo; c) - Tasse, Tributi e tariffe; d) - L'Ordinamento, la Pianta Organica ed il trattamento economico e giuridico del personale e) - Il Piano regolatore generale, salve le previsioni di singole opere pubbliche di interesse generale; f) - Le designazioni e le nomine di competenza comunale. III. Il referendum non può coincidere con altre operazioni di voto e non può essere indetto nei sei mesi precedenti la scadenza ordinaria del Consiglio Comunale. IV. E' fatto divieto di riproporre referendum su un identico oggetto per almeno tre anni dal suo rigetto. V. Tutte le modalità relative alla richiesta, alla indizione ed allo svolgimento dell'attività referendaria sono organicamente disciplinati da apposito regolamento. VI. I risultati del referendum non hanno effetto vincolante ma obbligano il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum, il Consiglio Comunale adotta i relativi provvedimenti. |