Statuto Comune di Avellino
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Titolo III - Organi Istituzionali del Comune Capo IV - Il Sindaco
| Articolo 57 - Competenze del Sindaco
| I. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale: - convoca e presiede il Consiglio, stabilendo l'ordine del giorno e, sentiti i capigruppo, la data; - convoca e presiede la Giunta, secondo le modalità stabilite nel regolamento; - assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori; - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonchè all'esecuzione degli atti, anche a mezzo degli assessori, limitatamente al ramo al quale ciascuno preposto; - indice i referendum comunali deliberati dai Consiglio; - sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; - ha la rappresentanza in giudizio del Comune, sia attiva che passiva; - provvede a far osservare il presente statuto ed i regolamenti comunali; - adempie alle altre attribuzioni conferitegli, oltre che dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti comunali; - provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare l'orario degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;. - può partecipare senza diritto di voto alle riunioni dei Consigli di Amministrazione delle aziende ed istituzioni ed enti dipendenti. Il Sindaco provvede, con suo atto, sentiti i capigruppo consiliari e dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva, alla nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in caso di omissione da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.36 5 comma legge 142/90. |
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