Comuni Italiani Articolo 40 - Le Commissioni Consiliari Permanenti. Statuto Comunale di Avellino (Provincia di Avellino - Campania). La carta fondamentale dei cittadini avellinesi

Statuto Comune di Avellino

Titolo III - Organi Istituzionali del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 40 - Le Commissioni Consiliari Permanenti
I. Per una approfondita e spedita trattazione degli argomenti e degli atti amministrativi di propria competenza, il Consiglio Comunale si avvale dell'opera preparatoria, referente e consultiva di Commissioni consiliari, permanenti e straordinarie. Le Commissioni concorrono, nei modi stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento, all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, anche mediante proposte programmatiche.

II. Le Commissioni permanenti sono costituite con criterio proporzionale, secondo la consistenza dei gruppi. Il regolamento ne stabilisce il numero,i poteri, la competenza per materia, i criteri di composizione e le modalità di nomina, il funzionamento e le forme di pubblicità delle sedute.

III. Le proposte di deliberazione del Consiglio vanno sottoposte all'esame preliminare delle Commissioni Consiliari, di norma almeno cinque giorni prima della data di inizio della sessione consiliare nel corso della quale prevista la loro trattazione. Nei casi di motivata urgenza, la proposta può essere trasmessa dalla Giunta alla Commissione competente senza l'osservanza del termine previsto.

IV. Il Consiglio Comunale procede alla costituzione delle commissioni consiliari permanenti nella seduta immediatamente successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta.

V. Le Commissioni, secondo la rispettiva competenza, collaborano con il Consiglio nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo.

VI. Il Sindaco, gli assessori, nonchè i consiglieri non componenti hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari a titolo consultivo e senza diritto di voto.

VII. Le Commissioni permanenti hanno la facoltà di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e dei titolari degli Uffici comunali, della cui collaborazione permanente si avvalgono.

VIII. Le Commissioni permanenti, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di chiedere l'esibizione di atti e documenti per i quali non può essere opposto il segreto di ufficio e di ottenere dati, notizie, informazioni ed audizioni di persone. Alle sedute delle Commissioni devono essere invitati i Capigruppo.

 
Altri Articoli:
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Articolo 39 - Pubblicità delle Sedute
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