I. Le adunanze del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo, sono convocate dal Sindaco o da chi ne fa le veci mediante avvisi scritti, con l'indicazione degli argomenti da trattare. II. Gli avvisi per le riunioni ordinarie devono essere consegnati ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza, ed alle Circoscrizioni almeno tre giorni prima. III. La consegna degli avvisi, da effettuarsi al domicilio del consigliere, deve risultare da apposita dichiarazione del messo comunale; a tal fine ogni consigliere deve eleggere domicilio nell'ambito del territorio comunale. IV. Il Consiglio può riunirsi in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, quando la prima sia stata dichiarata deserta. V. Al momento della votazione, nelle riunioni di prima convocazione, deve essere presente la metà dei consiglieri assegnati. Ove questo numero non sia raggiunto la riunione è dichiarata deserta per tutti gli argomenti di prima convocazione. La seduta può continuare se nell'ordine del giorno vi sono argomenti di seconda convocazione. VI. Nelle riunioni di seconda convocazione deve intervenire un numero di consiglieri non inferiore a quattro. VII. Norme specifiche per la verifica del numero legale - che è sempre presunto - e per il calcolo della maggioranza negli scrutini delle votazioni sono contenute nel regolamento interno del Consiglio. |