I. Il Consiglio Comunale rappresenta unitariamente la comunità, determina l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. II. Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle espressamente indicate nel 2 comma dell'art.32 della L.142/90, nelle altre leggi statali e regionali e nel presente Statuto. III. Il sistema di elezione, la durata in carica, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge. IV. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, in caso di rinnovo del Consiglio, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. V. Ciascun Consigliere rappresenta il territorio e la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. VI. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. |