Comuni Italiani Articolo 18 - Organi delle Aziende Speciali e delle Istituzioni. Statuto Comunale di Avellino (Provincia di Avellino - Campania). La carta fondamentale dei cittadini avellinesi

Statuto Comune di Avellino

Titolo II - Gestione dei Servizi Pubblici Locali
Articolo 18 - Organi delle Aziende Speciali e delle Istituzioni
I. Sono organi delle aziende speciali e delle istituzioni:
- il Consiglio di Amministrazione, costituito da cinque componenti, nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato, scelti fra esperti del settore di competenza e il, possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale; non possono essere nominati componenti i consiglieri comunali o coloro i quali sono legati da rapporti di parentela entro il quarto grado a consiglieri comunali o ricoprano la carica di consiglieri circoscrizionali.
- il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti;
- il direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione fra esperti del settore in possesso del diploma di laurea e con esperienza almeno quinquennale di direzione in aziende pubbliche o private.

II. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni possono essere revocati su deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta.

III. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla segreteria comunale il proprio reddito, cos come prescritto per i consiglieri comunali.

 
Altri Articoli:
Articolo 19 - Attribuzione del Comune
Articolo 17 - Esercizio dei Servizi Pubblici Locali
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