I. Il Comune individua nella effettiva partecipazione singola ed associata, di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente il momento qualificante della propria autonomia. II. Valorizza e promuove la partecipazione popolare alle scelte di politica amministrativa, attraverso appositi istituti quali le libere forme associative, gli organismi di partecipazione, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, le audizioni, le istanze, le petizioni e proposte, le consultazioni, i referendum, l'azione popolare, l'accesso agli atti amministrativi, il rilascio di copie degli stessi, il difensore civico ed il decentramento circoscrizionale. Gli atti amministrativi del Comune sono pubblici e devono essere motivati. III. Il Comune si conforma al principio di pubblicità in ogni fase del procedimento, salvo le deroghe previste e disciplinate dalla Legge e dal regolamento, per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento della amministrazione. IV. Il Comune riconosce che premessa della reale partecipazione sono l'informazione sui programmi, sulle decisioni, sulle iniziative e l'accesso dei cittadini ai provvedimenti comunali. Esso cura, a tal fine, l'attivazione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, conferenze, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con tutti gli organi di informazione. |