1. Il Comune emana regolamento: a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto; b. in tutte le altre materie di competenza comunale.2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie. 3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali,tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. 4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 del presente Statuto. 4/bis. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità descritte nel precedente articolo 66. 5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. 6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la delibera di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. |