Comuni Italiani Articolo 69 - Diritto di Informazione. Statuto Comunale di Massa di Somma (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini massesi

Statuto Comune di Massa di Somma

Parte Seconda - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo III - Referendum - Diritti di Accesso
Articolo 69 - Diritto di Informazione
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi. tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi in termini ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione dei cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina, la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26, legge 7 agosto 1990, n. 214.

 
Altri Articoli:
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Articolo 68 - Diritto di Accesso
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