1. Sono previsti referendum consultivi in tutte la materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. 2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio. 3. Soggetti promotori del referendum possono essere: a) Il 20% (venti per cento) del corpo elettorale; b) Il Consiglio Comunale; 4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di. accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. |