1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. 2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo e comunque entro il termine stabilito dalla legge. 3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia del1'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione dei revisori dei conti. 4. Gli atti di cui ai comma 3, unitamente a tutti i documenti propedeutici all'approvazione del Rendiconto della gestione, devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali almeno 20 gg. prima dell'approvazione. |