Comuni Italiani Articolo 28 - Compiti e Nomina. Statuto Comunale di Massa di Somma (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini massesi

Statuto Comune di Massa di Somma

Parte Prima - Ordinamento Strutturale
Titolo II - Organi Burocratici ed Uffici
Capo I - Segretario Comunale e Direttore Generale
Articolo 28 - Compiti e Nomina
1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle legge, allo statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed auto nomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 D.Lgs. 267/00, il Sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

2. Il regolamento di cui all'articolo 48,comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;

3. Il Sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 T.U. 267/00. Salvo quanto disposto dall'art. 100 dello stesso D. Lgs., la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato, continuando ad esercitare le funzioni fino alla riconferma e alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di 60 (sessanta) giorni e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il segretario è confermato.

4. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco previa deliberazione della giunta., per violazione dei doveri d'ufficio.

 
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