1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco. 2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni. 3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma i trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio. 4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta. |