Comuni Italiani Articolo 20 - Attribuzioni. Statuto Comunale di Massa di Somma (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini massesi

Statuto Comune di Massa di Somma

Parte Prima - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Articolo 20 - Attribuzioni
1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione dì tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da Organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti,i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalle legge dello Stato.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a) approva "progetti, programmi esecutivi", disegni attuativi dei programmi, che non siano attribuiti al Sindaco, al Segretario, al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili di area e/o servizi.
b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione;
d) adotta provvedimenti di: assunzioni - in attuaz1one della disciplina approvata dal Consiglio Comunale - cessazione e, su parere della apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri Organi;
e) propone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
f) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
g) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
h) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
l) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sulla attuazione dei programmi;

4. La Giunta, altresì, nel1'esercizio di funzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero fra gli Organi gestionali dell'Ente;
b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale e le organizzazioni sindacali;
c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentiti i revisori del conto;

 
Altri Articoli:
Articolo 21 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
Articolo 19 - Funzionamento della Giunta
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