1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. 2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale determinata ai sensi del IV° comma dell'art. 72 del DP.R. n. 570/60 e succ. mod. e integ.; 3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio; esse sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili; 4. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla presentazione delle dimissioni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dalla protocollo; |