1. Quando l'esecuzione di opere pubbliche o di forniture avviene con il sistema dell'appalto, l'Amministrazione si avvale per la scelta del contraente dei metodi del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto-concorso, della trattativa privata, della trattativa diretta, nei casi e nei modi previsti dalla normativa comunitaria e statale e secondo quanto stabilito dal regolamento. 2. La concessione in subappalto delle opere ed, eventualmente del cottimo, deve essere approvato dal Consiglio Comunale in una all'approvazione del progetto generale, del piano finanziario, delle modalità di appalto e dell'avviso di gara. 3. La delibera di giunta che autorizza il subappalto ed il cottimo è esecutiva rispetto alla determinazione del Consiglio Comunale. |