1. Il Sindaco può promuovere la conferenza fra i rappresentanti di altre amministrazioni interessate, così come previsto dalla legge 142/90 e partecipa a quelle indette da altre Amministrazioni. 2. Il Sindaco deve sottoporre eventuali schemi di accordi all'esame del Consiglio comunale prima dell'adunanza fissata per la conclusione dell'accordo ed è vincolato alle determinazioni del Consiglio comunale. 3. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 4. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 8, della legge n. 127/97. |