1. Il Consiglio comunale approva la partecipazione dell'ente a societą per azioni o a responsabilitą limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvede anche alla loro costituzione. 2. Nel caso di servizi di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrą essere obbligatoriamente maggioritaria. 3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentativitą dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. 4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. 5. I Consiglieri comunali nominati nei consigli di amministrazione delle societą per azioni o a responsabilitą limitata devono optare per la nomina o per la conservazione della carica elettiva. 6. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente. 7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della societą per azioni o a responsabilitą limitata e a controllare che l'interesse della collettivitą sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attivitą esercitata dalla societą medesima. |