1. La nomina, la composizione, la durata in carica, la cessazione del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituzione, si uniformano a quanto previsto negli articoli precedenti per le aziende speciali. 2. Il consiglio di amministrazione delinea gli indirizzi dell'attività dell'Istituzione, in coerenza con le finalità e gli indirizzi sanciti dal Consiglio comunale; redige il bilancio annuale preventivo e consuntivo, i bilanci pluriennali, programmi generali e settoriali; adotta gli atti generali definiti dal regolamento. |