1. La vigilanza, anche in sede di approvazione del conto consultivo, sulla conformità dell'attività aziendale agli indirizzi statutari e alle linee programmatiche stabilite in sede di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, è esercitata dal Consiglio comunale anche attraverso la struttura tecnica di cui al comma 7 dell'art.64. 2. Il Consiglio comunale provvede in sede di bilancio alla copertura degli eventuali costi sociali del servizio ed approva gli atti dell'azienda definiti fondamentali dallo statuto aziendale. 3. Le modalità di coordinamento contabile e finanziario dell'azienda con i bilanci e la contabilità del Comune, sono disciplinati dal regolamento di contabilità comunale. 4. L'andamento aziendale, i programmi e i bilanci sono oggetto di una relazione del Presidente del consiglio di amministrazione al Consiglio comunale. La struttura tecnica del Comune di cui al comma 1, redige autonoma relazione. |