1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda è composto dal Presidente e da un numero pari di membri non superiore a quattro. 2. Il Presidente ed gli amministratori dell'azienda speciale sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale. La nomina è incompatibile con lo status di consigliere comunale. 3. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da n. 3 membri, conferisce il capitale in dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la disciplina generale della tariffe per la fruizione dei beni e servizi. 4. Il Presidente, il consiglio di amministrazione o i singoli componenti, possono essere revocati dal Sindaco, per violazione di legge o grave inefficienza, scaturente anche dalla mancata realizzazione degli obiettivi prefissati dal comune. Il procedimento di revoca può essere attivato previa votazione di mozione motivata, presentata da almeno 2/5 dei consiglieri comunali. 5. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato. 6. In caso di revoca dell'intero consiglio, la gestione e affidata, fino al compimento delle procedure di cui al precedente comma, ad un' amministratore straordinario, nominato dal Sindaco tra persone in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate esperienze professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o di strutture e società pubbliche e private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. |