1. Il Consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme: a. in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e. a mezzo di società' per azioni a prevalente capitale pubblico o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati; f. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune. 3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare anche indirettamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune. 4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica. 5. Il numero degli amministratori, le cause di incompatibilità, le modalità di surroga, i requisiti, i criteri di competenza, esperienza amministrativa e tecnico-professionale degli stessi, tenendo conto dello specifico settore di attività, nonché le modalità per la presentazione delle candidature, ed i criteri per la loro valutazione, sono stabiliti dal regolamento. 6. Il Comune determina, in relazione alle forme di gestione, le finalità e gli indirizzi, le caratteristiche qualitative e quantitative del servizio da erogare, l'ammontare dei costi sociali a carico del Comune e degli altri enti pubblici, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi. 7. Il Comune affida ad una struttura tecnica il controllo sull'osservanza dei criteri, di cui al comma 2 dell'articolo che precede. |