1. La nomina, la revoca e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società spettano al Sindaco, che provvede sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale. Il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni. 2. Sono riservate al Consiglio comunale le nomine specificamente previste dalla legge. 3. L'esercizio del diritto di nomina è sempre subordinato al rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della Città. 4. La delibera quadro del Consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra. 5. Il Consiglio comunale, anche tramite le Commissioni consiliari competenti, vigila sull'attività dei rappresentanti della Città durante l'espletamento del mandato. 6. A tal fine, i nominati in Enti il cui conto consuntivo non sia approvato dal Consiglio comunale inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco e al Consiglio comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune. Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, allo stesso scopo, da parte delle Commissioni consiliari, su richiesta di un quarto dei Commissari. 7. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società sono invitati, prima della nomina e annualmente, a dichiarare le strutture associative anche professionali alle quali aderiscono e devono comunque dichiarare, in tali occasioni, l'adesione a strutture associative attinenti all'incarico. 8. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina. 9. Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione con il mandato elettivo, al Sindaco o agli assessori o ai Consiglieri, della carica di Presidente o Amministratore, purché previsto espressamente dallo Statuto dell'Associazione unitamente agli strumenti che permettano al Consiglio comunale di esercitare il proprio potere di indirizzo e di controllo. |