1. Il Sindaco può avvalersi di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. 2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la individuazione e la determinazione del relativo trattamento economico. 3. Gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 36, comma 5 ter della legge 8 giugno 1990 n. 142 sono a tempo determinato, e non possono eccedere quelli del mandato elettorale del Sindaco. |