1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. 2. La sua designazione va effettuata tra i cittadini del Comune, di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridico-amministrativa. 3. Il regolamento definisce le condizioni di eleggibilità e di compatibilità. 4. Il Difensore civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale fino all'insediamento del nuovo Consiglio. Resta, tuttavia, in carica fino alla nomina del successore. L'elezione è posta all'O.d.g. della prima seduta consiliare utile susseguente alla scadenza del mandato , e di ogni altra seduta, fino all'elezione. 5. Il difensore civico non è rieleggibile. 6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno del Consiglio comunale, la prima elezione del difensore civico. |