1. E' istituito, presso il Comune e presso ciascuna circoscrizione, l'Ufficio per la visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati da parte dei cittadini. La visione dei provvedimenti e degli atti dell'Ente è disciplinata dal regolamento del Diritto di accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi. 2. All'ufficio è data notizia di tutti gli atti e provvedimenti e di tutte le istanze in ordine alle quali si sia formato un silenzio-assenso, a far data dall'entrata in vigore del presente Statuto. 3. L'ufficio acquisisce copia dei regolamenti comunali, degli atti di pianificazione urbanistica e commerciale adottati o approvati, dell'albo dei fornitori, dell'elenco delle ditte e dei professionisti di fiducia del Comune, vigenti alla data dell'entrata in vigore dello Statuto. 4. I cittadini hanno diritto di ottenere, entro termini certi e con il solo pagamento delle spese, copia integrale di tutti i provvedimenti adottati dal Comune e dalle Circoscrizioni. 5. Gli atti degli organi comunali sono pubblicati su un apposito Bollettino del Comune, secondo le norme del regolamento, indipendentemente da quanto già disposto dalle Leggi vigenti rispetto alla pubblicità degli atti. |