1. Il responsabile del procedimento amministrativo ne comunica l'avvio ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge o per statuto hanno diritto di intervento, a quelli, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa comunque derivare un pregiudizio. 2. I soggetti portatori di interessi pubblici e privati individuati con regolamento hanno facoltà di intervenire nel procedimento. 3. L'organo comunale competente può concludere in forma scritta, senza pregiudizio per i diritti dei terzi e nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i destinatari del procedimento individuati dal primo comma del presente articolo, quando essi ne abbiano avanzato formale proposta. 4. La facoltà di stipulare gli accordi di cui al precedente comma, è esclusa per i procedimenti tributari e per quelli diretti alla adozione di atti normativi, di pianificazione e di programmazione. |