1. Il Sindaco, vista la legittimità della richiesta, indice con le modalità di cui al regolamento, la data per lo svolgimento del referendum. 2. La consultazione può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali della Regione, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non può, invece, avvenire nella stessa data di consultazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. 3. Il referendum non può svolgersi nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio comunale. 4. In caso di scioglimento del Consiglio comunale. la richiesta di indizione del referendum decade. 5. Le operazioni di voto si svolgono in una sola giornata. 6. Il risultato del voto referendario sarà sottoposto all'esame degli organi comunali competenti, per le determinazioni conseguenti nella prima seduta utile e comunque non oltre i 90 giorni dalla proclamazione dei risultati. |