1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo senza fini di lucro presenti sul proprio territorio. 2. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle associazioni, disciplinato con apposito Regolamento, approvato con deliberazioni del Consiglio comunale. 3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto. 4. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio, pena la cancellazione, così come previsto da apposito regolamento. |