1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Essa è messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, comporta lo scioglimento del Consiglio stesso e la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta. 2. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni. |