1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, che non deve essere superiore ad un terzo, né inferiore ad un ottavo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali attribuiti computando a tal fine il Sindaco. Ad uno degli assessori è attribuita la carica di Vice Sindaco 2. Gli assessori partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni. 3. Le dimissioni degli assessori, una volta formalizzate non possono essere più revocate. 4. Non possono essere eletti componenti della Giunta Comunale soggetti rinviati a giudizio per i reati elencati nel codice di autoregolamentazione dei partiti approvato dalla Commissione Parlamentare per la lotta alla delinquenza mafiosa. 5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. 6. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale. 7. Per assicurare la massima trasparenza ogni Assessore deve comunicare annualmente i redditi conseguiti secondo le modalità utilizzate dai Consiglieri comunali. |