1. I consiglieri comunali hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione ai lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, oltre al rimborso spese e indennità di missione nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. 2. Possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 3. I gettoni di presenza e l' indennità di funzione previste dal presente articolo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per una delle due indennità, o per il 50 per cento di ciascuna. 4. L'ammontare degli emolumenti mensili dei consiglieri è determinato nella misura di un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco, ovvero nella misura massima prevista dalla normativa vigente e dalle successive modifiche ed integrazioni, e con i limiti imposti nelle sue articolazioni dall'art. 23 della legge 265/99. 5. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ma non per la partecipazione a commissioni che del Comune costituiscono articolazioni interne ed esterne. 6. Alle indennità di funzione ai Consiglieri comunali assenti, senza giustificato motivo, alle sedute degli organi collegiali si applicano le detrazioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale. 7. E' facoltà degli Amministratori e Consiglieri comunali rinunciare alle indennità spettanti. |