1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono; lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. 2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.72 4° comma DPR 570/60. A parità di voti le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età. 3. Nella prima seduta del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, ciascun consigliere dichiara a quale gruppo intenda appartenere. 4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere debbono essere presentate e formalizzate al Consiglio comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto. 5. Entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni il Consiglio deve provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario. 6. In caso di sospensione del consigliere, si procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al primo dei non eletti della medesima lista; qualora intervenga la decadenza si da luogo alla surroga ai sensi del comma precedente. 7. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili e non necessitano di presa d'atto. |