Comuni Italiani Art. 77 - Procedure Negoziali. Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini

Statuto Comune di Sorrento

Titolo VI - Gestione Economia e Finanziaria e Contabilitą
Capo IV - Appalti e Contratti
Art. 77 - Procedure Negoziali
1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attivitą istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina adottata dal Dirigente, secondo la rispettiva competenza, indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalitą di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materie di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa C.E.E. recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti in rappresentanza del Comune si costituisce il Dirigente dello specifico settore.

 
Altri Articoli:
Art. 78 - Finalitą
Art. 76 - Il Rendiconto della Gestione
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