1. Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei Servizi Pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità Locale, prevedendo inoltre forme di verifica in relazione alla qualità dei servizi erogati. Il Consiglio Comunale approva e modifica il Piano Generale dei servizi che il Comune svolge o intende svolgere anche attuando ogni forma di cooperazione con altri Enti. 2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. 3. Il Comune valutandone l'opportunità, gestisce, con le modalità previste in apposito regolamento, i Servizi Pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di sevizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; c) a mezzo di azienda speciale, quando si tratti della gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati; e) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che ne determinano un'obiettiva convenienza; f) l'Amministrazione può inoltre perseguire i propri fini nell'ambito e secondo i principi dell'ordinamento giuridico e istituzionale, secondo forme stabilite dalla legge e dal presente Statuto. |