1. Il Regolamento degli uffici disciplina altresì l'attribuzione delle responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente e stabilisce le modalità sull'attività di coordinamento tra il Direttore Generale, se nominato, ovvero il Segretario Comunale e gli stessi. 2. Spetta ai Dirigenti la direzione della struttura secondo i criteri e le norme dettate dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento. 3. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che le leggi ed il presente Statuto e i regolamenti espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente. 4. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dall'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. 5. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico, fermi restanti i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. 7. Il Regolamento può prevedere la stipula di contratti a tempo determinato anche fuori della dotazione organica ai sensi e nei limiti stabiliti dai comma 1° e 2° dell'art. 110 del Testo Unico Decreto Legislativo n.267/2000. I Dirigenti sono individuati dal Sindaco intuitu personae e previa acquisizione di curriculum , individuandoli anche tra il personale dipendente del Comune, purché in ogni caso siano in possesso dei requisiti previsti per la qualifica da ricoprire. In tale ipotesi il dipendente, con la sottoscrizione del contratto, viene collocato in aspettativa nel posto precedentemente ricoperto per tutto il periodo di durata del contratto. 8. Il Regolamento disciplina la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio, e la riassunzione in servizio secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato. 9. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici, ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti. 10. Le disposizioni contenute nel presente Capo I sono assorbite dai criteri generali di cui al comma 3 dell'art. 48 del Testo Unico ai quali il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi si conforma. |