1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco dal quale è stato nominato. Le sue funzioni, le modalità per la nomina e la revoca, e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Ente sono stabilite dall'art. 108 del Testo Unico e dal relativo Regolamento . 2. Il Direttore Generale può esercitare anche funzioni di gestione previste per i Dirigenti secondo quanto fissato dal regolamento, a condizione che ne abbia i requisiti per l'accesso alla dirigenza. 3. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente ad eccezione del Segretario Generale. 4. In caso di vacanza di posto dirigenziale , nelle more della copertura dello stesso, lo stesso verrà ricoperto, per il tempo strettamente necessario a superare tale circostanza, mediante conferimento di incarico interinale, dal Direttore Generale a condizione che ne abbia i requisiti per l'accesso alla dirigenza, o da altro Dirigente in servizio. 5. In caso di assenza o impedimento momentaneo dei Dirigenti in servizio , il relativo incarico verrà ricoperto, per il tempo strettamente necessario a superare tale circostanza, mediante conferimento di incarico interinale, dal Direttore Generale a condizione che ne abbia i requisiti per l'accesso alla dirigenza, o da altro Dirigente in servizio. 6. Il Direttore Generale può partecipare, se invitato, alle sedute di C.C. e di G.M., senza diritto di voto. |