Comuni Italiani Art. 45 - Difensore Civico (Modalità di Elezione). Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini

Statuto Comune di Sorrento

Titolo III - Partecipazione Popolare e Decentramento
Capo II - Accesso - Informazione e Partecipazione dei Cittadini al Procedimento Amministrativo
Art. 45 - Difensore Civico (Modalità di Elezione)
1. Il Difensore civico è eletto dal C.C. in seduta pubblica, con appello nominale, con il voto favorevole di almeno 15 consiglieri. Nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, il Difensore Civico potrà essere eletto con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La terza votazione si terrà nella seduta di seconda convocazione da tenersi entro 8 giorni successivi e per la quale è previsto un quorum pari a 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune e l'elezione si intende avvenuta qualora il candidato prescelto avrà ottenuto la maggioranza dei voti.

2. Il Difensore Civico deve prestare giuramento davanti al C. C. prima di assumere l'incarico. Dura in carica per 5 anni con possibilità di un unica rielezione, anche consecutiva. Rimane in carica fino al giuramento del suo successore.

3. Il Sindaco, divenuta giuridicamente efficacia la deliberazione di nomina del Difensore civico, dà immediatamente avviso all'interessato il quale entro 15 giorni dalla data di notifica della nomina deve comunicare per iscritto la propria accettazione dichiarando nel contempo la cessazione delle eventuali cause di incompatibilità.

4. Il Difensore Civico decade dalla carica per gli stessi motivi sanciti per i consiglieri comunali o per una causa sopravvenuta di ineleggibilità su pronunzia del Consiglio Comunale ed anche nel caso eserciti durante il mandato qualsiasi forma di attività politica e/o sindacale. E' impegno d'onore del Difensore civico di non accettare candidature nelle elezioni comunali immediatamente successive alla scadenza del mandato.

5. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni con deliberazione motivata del C.C. in seduta non pubblica con votazione segreta con il voto di almeno 14 consiglieri.

 
Altri Articoli:
Art. 46 - Difensore Civico (Funzioni)
Art. 44 - Difensore Civico (Requisiti)
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