1. L'Ufficio de1 Difensore civico, già istituito con delibera di C.C. n. 96 del 10 aprile 1987, viene confermato nel presente Statuto che fissa i principi generali per la sua disciplina. A tali principi dovrà essere adeguato, ove in contrasto, il regolamento approvato. 2. Il Difensore civico assume il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune ed Enti da esso dipendenti o di cui è parte. 3. Il Difensore Civico esercita ulteriormente le funzioni previste dalla legge. 4. Il Difensore Civico esercita, ai fini del riesame, il controllo di legittimità sugli atti della G.M. qualora ne facciano richiesta almeno cinque Consiglieri comunali. Il Difensore Civico, peraltro, può , qualora le richieste appaiono meramente dilatorie, decidere preventivamente in merito all'inammissibilità dell'istanza di riesame. 5. Il Difensore Civico provvede a diffidare il Consiglio Comunale, assegnandogli un termine massimo di 20 giorni qualora il Consiglio non abbia provveduto ad approvare il Bilancio nei termini previsti dalla legge. |