1. L'attività amministrativa del Comune è ispirata ai principi della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento in armonia con i principi enunciati dal Decreto Legislativo n.267/2000 e del presente Statuto. Per rendere effettivi tali principi, assumono fondamentale importanza gli istituti della pubblicità, del diritto all'informazione e dell'accesso. 2. La pubblicità degli atti del Comune avviene con la pubblicazione all'Albo Pretorio. Dovranno essere affissi, oltre tutti gli atti per cui la pubblicazione è disposta per legge, anche gli altri provvedimenti che ampliano o restringono la sfera dei diritti del cittadino, quindi: - Le abilitazioni, le autorizzazioni, le concessioni; - i provvedimenti a carattere generale riflettenti il personale; - i dati concernenti l'elenco delle ditte invitate alle gare di appalto e l'esito delle gare tesse; - tutti i provvedimenti di nomina concernenti conferimenti di incarichi e nomine; - gli elenchi dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili, nonché vantaggi economici di qualsiasi genere. 3. L'Amministrazione potrà provvedere alla pubblicazione di un bollettino trimestrale informativo sugli atti di maggiore rilevanza per la vita del Comune. Il bollettino è soggetto alla vigilanza della Commissione consiliare sulla trasparenza e controllo degli atti- 4. Le limitazioni del diritto di accesso sono espressamente previste nell'apposito regolamento che il C . C. dovrà adottare entro un anno dalla emanazione dello Statuto. |