1. Per garantire la più ampia collaborazione partecipativa al governo della Città nonché per prevenire e reprimere manifestazioni lesive dei diritti civili, il Comune riconosce ed istituisce gli istituti di partecipazione popolare promuovendo adeguate forme consultive e di associazionismo. Gli istituti, previsti dallo Statuto che ne traccia le linee fondamentali e che verranno successivamente disciplinate dal regolamento da emanarsi dal Consiglio Comunale entro un anno dall'emanazione dello Statuto sono i seguenti: - le associazioni e le consulte comunali; - le istanze; - le petizioni; - le proposte; - il referendum consultivo.2. Sono titolari dei diritti di partecipazione popolare gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune nonché gli stranieri e gli apolidi residenti che abbiano superato il diciottesimo anno di età che dovranno essere iscritti in apposito albo da aggiornarsi annualmente. Ai soggetti di cui sopra viene rilasciato un documento che consenta loro l'esercizio dei diritti di cui al presente titolo. 3. La partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica può esplicarsi tramite la costituzione di associazioni volontarie che concernono svariate attività di interesse comunale. 4. Le Associazioni hanno funzioni consultive e propositive secondo i criteri, le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento. 5. Le Associazioni appartenenti ad una determinata categoria, al fine di garantire, ove possibile, una unicità di indirizzo, possono raggrupparsi in consulte. 6. Le consulte seguono lo stesso regime giuridico delle Associazioni. 7. Il Comune può convenzionarsi, previo esperimento di procedure che siano comunque ad evidenza pubblica, pur in considerazione della specificità delle convenzioni da adottare, con le Associazioni , in particolare modo con quelle senza finalità di lucro e costituite da volontari per il soddisfacimento di finalità dell'Ente. |