Comuni Italiani Art. 28 - Gli Assessori. Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini

Statuto Comune di Sorrento

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo V - La Giunta Municipale
Art. 28 - Gli Assessori
1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano per delega del Sindaco le funzioni di controllo e di indirizzo dei servizi e degli uffici, nonché dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

2. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

3. Agli Assessori comunali è vietato di coprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. Gli Assessori partecipano alle riunioni del Consiglio se proponenti la delibera da adottare.

4. Gli Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di Sorrento.

 
Altri Articoli:
Art. 29 - Durata in Carica della Giunta Comunale
Art. 27 - Competenze della Giunta
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