Comuni Italiani Art. 26 - Norme di Funzionamento. Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini

Statuto Comune di Sorrento

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo V - La Giunta Municipale
Art. 26 - Norme di Funzionamento
1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno da notificare almeno 24 ore prima della seduta salvo i casi di urgenza. Entro lo stesso termine copia dell'o.d.g. viene trasmesso ai Capigruppo consiliari e al Presidente del Collegio dei Revisori del Conti , nonché al Presidente del Consiglio Comunale. Nel caso di delibere adottate in via d'urgenza, l'adozione delle stesse deve essere comunicata ai predetti soggetti il giorno successivo alla seduta.

2. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco o in assenza o impedimento di quest'ultimo da uno degli Assessori secondo 1' ordine di priorità riportato nel provvedimento di nomina adottato dal Sindaco.

3. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale, o in sua assenza o impedimento, il Vice Segretario.

4. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

5. La Giunta Comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta scritta del Sindaco o di ciascun Assessore corredata dai pareri, dai visti e dalle attestazioni richieste dalla legge.

6. La deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti, i Consiglieri Comunali, i Dirigenti e Funzionari del Comune ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni, nonché esperti esterni nelle specifiche materie oggetto di trattazione, nonché i rappresentanti delle Associazioni e delle Consulte.

8. Di ogni seduta della G.M. è redatto un verbale a cura del Segretario comunale o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Segretario. Il verbale e le deliberazioni della G.M. sono sottoscritte dal Segretario e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o Statuto, ha presieduto la seduta.

9. In caso di rinnovo del Consiglio la Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova.

 
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Art. 25 - Elezione
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