1. Il Consiglio Comunale elegge nel proprio seno commissioni permanenti o speciali, con criterio proporzionale e con l'obbligo di garantire in ciascuna commissione la presenza di un rappresentante della minoranza. 2. Le Commissioni Comunali non possono essere convocate contestualmente al Consiglio Comunale. 3. Le Commissioni consiliari permanenti speciali nominate dal Consiglio eleggono nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente che compongono l'ufficio di Presidenza. 4. Alle Commissioni consiliari permanenti o speciali possono partecipare, con diritto di parola, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri. Le decisioni spettano ai Consiglieri eletti nella commissione. Alle sedute sono di norma invitati i dirigenti o i funzionari cui fa capo la responsabilità istruttoria e gestionale degli argomenti in esame. 5. Su loro iniziativa, ma senza spesa le Commissioni consiliari permanenti o speciali possono consultare esperti in materia e invitare a partecipare i rappresentanti di Enti, Sindacati, Forze sociali, politiche ed economiche, le Consulte e le Associazioni iscritte all'albo comunale per 1' esame di specifici argomenti. Gli stessi organismi possono chiedere di essere ascoltati. 6. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti o speciali sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento. L'avviso di convocazione deve essere comunicato agli interessati e affisso all'Albo Pretorio Comunale. 7. Il numero delle Commissioni, il settore di competenze, le nome per la composizione ed il funzionamento, per la partecipazione di Enti, forze sociali., politiche ed economiche sono stabilite dal Regolamento. 8. Se sono costituite le Commissioni speciali aventi le funzioni di controllo e di garanzia , la Presidenza delle stesse è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di Minoranza. |