Comuni Italiani Art. 17 - Diritti e Doveri dei Consiglieri. Statuto Comunale di Sorrento (Provincia di Napoli - Campania). La carta fondamentale dei cittadini sorrentini

Statuto Comune di Sorrento

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo III - Consiglieri e Gruppi Consiliari
Art. 17 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri comunali rappresentano, senza vincolo di mandato, l'intera comunità; a questa e alla propria coscienza rispondono degli atti compiuti nell'espletamento dell'incarico nel rispetto delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti.

2. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, dall'adozione della relativa delibera da parte del consiglio.

3. A ciascun Consigliere è garantito l'espletamento del ruolo che gli compete nel rispetto delle leggi e del presente Statuto. In particolare il Consigliere:
- esercita l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti al Consiglio, anche sotto forma di proposta di esplicita deliberazione;
- presenta all'esame dello stesso, interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte ;
- ha diritto di ottenere da parte del Presidente del C.C. una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al C.C. , anche attraverso l'attività della Conferenza dei Capigruppo consiliari;
- ha diritto ad ottenere, per l'espletamento del proprio mandato, tutte le notizie ed informazioni utili dagli uffici del Comune e dalle Aziende ed Enti o di cui è parte , e rese disponibili entro 2 giorni dalla richiesta presso l'Ufficio Staff Assistenza agli Organi Collegiali.

Le copie degli atti e documenti sono rilasciate dal Segretario Comunale, dai Dirigenti o dal Direttore delle Aziende ed Enti di cui, sopra. Del loro uso risponde il Consigliere richiedente.

In ogni caso il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sugli atti e notizie ricevuti, ove ciò sia espressamente previsto dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento; ha il diritto-dovere di partecipare alle sedute di Consiglio, Commissioni e organismi vari delle quali fa parte.

4. Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di qualsiasi natura, abbia interesse in un particolare argomento all'o.d.g. del Consiglio, ovvero della Commissione, deve assentarsi dal dibattito e dalla votazione richiedendo che di tanto, sia dato conto nel verbale. Il regolamento definisce i casi di sussistenza di conflitto di interessi

5. I Consiglieri che non intervengono a 3 sedute consiliari consecutive senza giustificazioni sono dichiarati decaduti con delibera consiliare. La giustificazione dell'assenza deve essere presentata per iscritto al Presidente del C.C. . Può essere fatta dal Consigliere anche oralmente nella seduta successiva a quella in cui è stato assente oppure può essere fatta dal Capogruppo consiliare al quale appartiene il Consigliere comunale interessato, nella stessa seduta in cui il Consigliere è assente.

Il procedimento di decadenza può essere attivato su iniziativa dei Consiglieri comunali, del Sindaco o dal Presidente del C.C. A tal riguardo il Presidente del C.C. a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7.8.1990 n. 241, a comunicare al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla dichiarazione di decadenza.

Il Consigliere comunale interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del C.C. eventuali documenti probatori entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto tale termine se sono stati presentati documenti giustificativi il Presidente li rimette al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva del
c.C. che, infine, esamina e decide in merito.

6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal medesimo al Consiglio Comunale tramite il Presidente del Consiglio Comunale il quale è tenuto ad iscriverle all'ordine del giorno di una seduta che dovrà tenersi improrogabilmente entro 10 giorni dalla data di presentazione. Le dimissioni seno irrevocabili e non necessitano di alcuna presa d'atto. Esse diventano efficaci immediatamente. La surrogazione, congiuntamente alla convalida, dovrà essere votata per votazione palese, a maggioranza assoluta dei votanti. La surrogazione è immediatamente efficace e conferisce titolo al Consigliere subentrante di partecipare immediatamente alla seduta.

7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

8. Sarà istituito, secondo le forme definite dal regolamento, l'Albo delle presenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

9. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

10. Il Consigliere comunale che assume la carica di Assessore della rispettiva Giunta cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il I° dei non eletti.

11. Il Comune assicura adeguata assistenza ai Consiglieri contro ogni rischio connesso all'esercizio del mandato.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Surrogazione e Supplenza dei Consiglieri Comunali
Art. 16 - Avviso di Convocazione dei Consiglieri
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